Art. 1
In vigore dal 25 mag 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e Pesa esecutiva, con effetto dal 7 dicembre 1951, l'annessa convenzione, stipulata in Ferrara il 12 luglio 1951, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-07;1814#art-1