Art. 2
In vigore dal 25 mag 1952
È istituito, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo, in aggiunta a quelli indicati all'art. 5 e all'art. 11 lettera b) della legge 8 agosto 1942, n. 1096, e successive modificazioni, per la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Ferrara.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-07;1814#art-2