Art. 4
In vigore dal 19 giu 1969
L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro, proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1951
Atti del Governo, registro n. 46, foglio n. 12. - FRASCA
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 22 maggio-10 giugno 1969, n. 99 (in G.U. 1a s.s. 18/06/1969, n. 152), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n. 1244, in quanto ha disposto la espropriazione del terreno "Chiazza" appartenente al demanio dei Comuni di Pedivigliano e di Soveria Mannelli e non al soggetto privato espropriato."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-04;1244#art-4