Art. 2
In vigore dal 19 giu 1969
I terreni, indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 22 maggio-10 giugno 1969, n. 99 (in G.U. 1a s.s. 18/06/1969, n. 152), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n. 1244, in quanto ha disposto la espropriazione del terreno "Chiazza" appartenente al demanio dei Comuni di Pedivigliano e di Soveria Mannelli e non al soggetto privato espropriato."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-04;1244#art-2