Art. 2

In vigore dal 19 giu 1969
I terreni, indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 22 maggio-10 giugno 1969, n. 99 (in G.U. 1a s.s. 18/06/1969, n. 152), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n. 1244, in quanto ha disposto la espropriazione del terreno "Chiazza" appartenente al demanio dei Comuni di Pedivigliano e di Soveria Mannelli e non al soggetto privato espropriato."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-04;1244#art-2

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Art. 2 Trasferimento in proprieta' all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprieta' di Berlingieri Clementina di Francesco, in comune di Parenti (Cosenza). — Testo vigente | Portale Normativo