Art. 3
In vigore dal 19 giu 1969
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni indicati nei precedenti .
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 22 maggio-10 giugno 1969, n. 99 (in G.U. 1a s.s. 18/06/1969, n. 152), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n. 1244, in quanto ha disposto la espropriazione del terreno "Chiazza" appartenente al demanio dei Comuni di Pedivigliano e di Soveria Mannelli e non al soggetto privato espropriato."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-04;1244#art-3