Art. 3

In vigore dal 19 giu 1969
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni indicati nei precedenti .

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 22 maggio-10 giugno 1969, n. 99 (in G.U. 1a s.s. 18/06/1969, n. 152), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n. 1244, in quanto ha disposto la espropriazione del terreno "Chiazza" appartenente al demanio dei Comuni di Pedivigliano e di Soveria Mannelli e non al soggetto privato espropriato."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-04;1244#art-3

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