Art. 4
In vigore dal 7 ott 1951
Con successivi decreti saranno emanate le altre norme regolamentari e di attuazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 23. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-30;951#art-4