Art. 4

In vigore dal 7 ott 1951
Con successivi decreti saranno emanate le altre norme regolamentari e di attuazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1951 Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 23. - CARLOMAGNO
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