Art. 2
In vigore dal 7 ott 1951
I documenti necessari per la dimostrazione dei requisiti, indicati nell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, devono essere presentati dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salvo l'osservanza del termine stabilito dall' della legge 12 maggio 1950, n. 230.
Qualora i requisiti indicati all'art. 10 sussistano per più aziende, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prima di emettere la dichiarazione di esonero, inviterà l'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad esercitare, entro il termine di quindici giorni, la facoltà di scelta prevista dal primo comma dell'art. 11.
Decorso tale termine senza che l'interessato abbia fatto pervenire la relativa comunicazione, la dichiarazione di esonero verrà emessa per una delle aziende, a scelta del Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-30;951#art-2