Art. 3

In vigore dal 7 ott 1951
Quando la dichiarazione di esonero intervenga dopo che sia gia stata determinata, in tutto od in parte mediante la pubblicazione dei relativi piani, la quota da espropriare, il procedimento di espropriazione prosegue, nei confronti del proprietario che ha beneficiato dell'esonero, per la parte di proprietà che rimane soggetta ad esproprio. Entro il termine indicato dall' della legge 18 maggio 1951, n. 333, gli Enti di riforma procederanno alla eventuale integrazione della quota da espropriare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-30;951#art-3

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