Art. 3
In vigore dal 25 set 1951
Nulla è innovato per quanto riguarda i magistrati ed i funzionari di cancelleria addetti al Ministero di grazia e giustizia, continuando ad applicarsi, rispettivamente, la tabella N allegata all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e la tabella A, annessa al regio decreto 8 agosto 1942, n. 1881.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 27. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-30;757#art-3