Art. 1

In vigore dal 25 set 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 77, comma 1° e 87 comma 5°, della Costituzione; Visto l'art. 4 della legge 4 maggio 1951, n. 383; Visto l'art. 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Guardasigilli di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: . Le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite dalle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, ed M allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente e da quello per il tesoro. Per gravi esigenze del servizio il procuratore generale può applicare temporaneamente alle procure della Repubblica nelle sedi delle corti di assise di primo grado magistrati appartenenti ad altri uffici del pubblico ministero del distretto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-30;757#art-1

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