Art. 2
In vigore dal 25 set 1951
Il numero delle corti di assise, quello delle corti di assise di appello, le loro rispettive sedi e circoscrizioni e il numero dei giudici popolari, sono stabiliti nella tabella N allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-30;757#art-2