Art. 2

In vigore dal 25 set 1951
Il numero delle corti di assise, quello delle corti di assise di appello, le loro rispettive sedi e circoscrizioni e il numero dei giudici popolari, sono stabiliti nella tabella N allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-30;757#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo