Art. 4
In vigore dal 19 dic 1951
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 luglio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 58. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-20;1341#art-4