Art. 3

In vigore dal 19 dic 1951
Il presente decreto sarà trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma e sarà comunicato per le vie diplomatiche ai Governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito e della Repubblica Francese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-20;1341#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo