Art. 2
In vigore dal 19 dic 1951
Il trasferimento di cui al precedente è esente da imposte di registro ed ipotecarie ai sensi dell' del regio decreto-legge 2 maggio 1925, n. 623.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-20;1341#art-2