Art. 2

In vigore dal 19 dic 1951
Il trasferimento di cui al precedente è esente da imposte di registro ed ipotecarie ai sensi dell' del regio decreto-legge 2 maggio 1925, n. 623.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-20;1341#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo