Titolo XIV

Art. 72

In vigore dal 11 ago 1951
Nell'uso scritto della lingua tedesca da parte di organi e pubblici uffici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, la terminologia giuridica e amministrativa deve corrispondere esattamente a quella italiana. Qualora manchi una corrispondenza terminologica tra le due lingue, deve essere usato il termine italiano. Gli organi e pubblici uffici di cui al primo comma sono tenuti, su richiesta del Commissario del Governo, ad effettuare le rettifiche che si rendano necessarie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;574#art-72

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