Titolo XIV

Art. 70

In vigore dal 11 ago 1951
Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, della provincia di Bolzano e degli Enti locali in detta Provincia, gli interventi devono essere tradotti in italiano se pronunziati in tedesco e in tedesco se pronunziati in italiano, quando anche uno solo dei partecipanti appartenendo al rispettivo gruppo linguistico, ne faccia richiesta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;574#art-70

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Art. 70 Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige. — Testo vigente | Portale Normativo