Titolo XIII
Art. 68
In vigore dal 11 ago 1951
Le attribuzioni che per la legge 3 dicembre 1931, numero 1580, contenente norme per la rivalsa delle spese di spedalità, e manicomiali, spettano al prefetto, sono trasferite nella Regione Trentino-Alto Adige al presidente della Giunta provinciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;574#art-68