Titolo XIII

Art. 68

In vigore dal 11 ago 1951
Le attribuzioni che per la legge 3 dicembre 1931, numero 1580, contenente norme per la rivalsa delle spese di spedalità, e manicomiali, spettano al prefetto, sono trasferite nella Regione Trentino-Alto Adige al presidente della Giunta provinciale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;574#art-68

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Art. 68 Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige. — Testo vigente | Portale Normativo