Art. 4
In vigore dal 4 ago 1951
Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sarà fissata entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, la data in cui entreranno in funzione gli uffici finanziari istituiti nella sede di Egna in dipendenza delle modifiche di circoscrizioni previste nei precedenti articoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1951
Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 32. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-05-12;546#art-4