Art. 1
In vigore dal 4 ago 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
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Sono istituiti nel comune di Egna l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e l'Ufficio del registro.
Rientrano nelle circoscrizioni distrettuali degli uffici suddetti i comuni di Anterivo, Bronzolo, Cortaccia, Egna, Magrè all'Adige, Montagna, Ora, Salorno, Termeno, Trodena e Valdagno.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-05-12;546#art-1