Art. 1

In vigore dal 4 ago 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: . Sono istituiti nel comune di Egna l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e l'Ufficio del registro. Rientrano nelle circoscrizioni distrettuali degli uffici suddetti i comuni di Anterivo, Bronzolo, Cortaccia, Egna, Magrè all'Adige, Montagna, Ora, Salorno, Termeno, Trodena e Valdagno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-05-12;546#art-1

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