Art. 3

In vigore dal 4 ago 1951
Le modifiche apportate alle attuali circoscrizioni finanziarie nelle province di Trento e di Bolzano in dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, sono indicate nell'annessa tabella che, vistata dal Ministro per le finanze, forma parte integrante del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-05-12;546#art-3

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