Art. 3
In vigore dal 4 ago 1951
Le modifiche apportate alle attuali circoscrizioni finanziarie nelle province di Trento e di Bolzano in dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, sono indicate nell'annessa tabella che, vistata dal Ministro per le finanze, forma parte integrante del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-05-12;546#art-3