Art. 6
In vigore dal 1 gen 1952
Con decreto dei Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro verranno apportate agli organici complessivi delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale statali, le modificazioni derivanti dall'applicazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 marzo 1951
EINAUDI
GONELLA - PELLA - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte del conti, addì 5 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 55. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-03-05;1339#art-6