Art. 1
In vigore dal 1 gen 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vedute le leggi 7 gennaio 1929, n. 8 e 22 aprile 1932, n. 490, sull'ordinamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale;
Veduto il regio decreto 14 settembre 1941, n. 1059, col quale si modificano i termini in relazione alla data di inizio dell'anno scolastico;
Veduto il decreto Ministeriale 18 ottobre 1890, riguardante il pareggiamento della scuola di avviamento a tipo commerciale di Arona;
Considerata la necessità di provvedere, in rapporto alle esigenze locali, per l'anno scolastico 1948-49 alla istituzione, statizzazione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale già in atto, con i relativi organici, dal 1 ottobre 1948;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1948, sono istituite le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico, di cui alle tabelle A e B, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Con la stessa decorrenza viene statizzata la Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale di Arona, i cui posti di organico sono indicati nella predetta tabella A.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-03-05;1339#art-1