Art. 2
In vigore dal 1 gen 1952
Per la sistemazione giuridica ed economica del personale della scuola statizzata, di cui all'articolo precedente, saranno applicate le norme contenute nella legge 25 giugno 1940, n. 895.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-03-05;1339#art-2