Art. 4

In vigore dal 27 dic 1951
Alle istituzioni e trasformazioni di cui ai precedenti si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto 21 settembre 1938, n. 2038. I contribuiti a carico dello Stato per le scuole di cui al precedente sono stabiliti nella misura indicata nella tabella B, annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istituzione e da quello per il tesoro.
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