Art. 1
In vigore dal 27 dic 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il regio decreto 14 settembre 1921, n. 1175;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038;
Veduto il regio decreto 14 settembre 1941, n. 1059;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica già in atto, con i relativi organici dal 1 ottobre 1948;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro,
Decreta:
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Sono istituiti:
a) l'indirizzo specializzato per "chimici industriali" presso l'istituto tecnico industriale statale di Terni;
b) una scuola tecnica industriale statale per meccanici in Tolmezzo.
Nella tabella A (prospetti 1 e 2) annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati, per l'indirizzo specializzato e per la scuola suddetti, i corsi completi ed i posti di ruolo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-03-05;1319#art-1