Art. 3
In vigore dal 27 dic 1951
Sono soppresse:
a) la scuola tecnica agraria statale di Caltagirone, riordinata col regio decreto 31 agosto 1933, n. 1967
b) la scuola tecnica industriale per tessili annessa all'Istituto tecnico industriale statale "L. da Vinci" di Napoli, riordinato col regio decreto 24 agosto 1933, n. 2185;
c) la sezione per "edili" presso la scuola tecnica industriale statale di Catanzaro; sono di conseguenza soppressi i posti previsti, per detta sezione, col regio decreto 31 agosto 1933, n. 2021.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-03-05;1319#art-3