Art. 4
In vigore dal 6 set 1951
Con decreto dei Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro verranno apportate agli organici complessivi delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale governativi le modificazioni derivanti dall'applicazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 febbraio 1951
EINAUDI
GONELLA - PELLA - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1951
Atti del Governo, registro n. 41, foglio n. 45. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;654#art-4