Art. 4

In vigore dal 6 set 1951
Con decreto dei Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro verranno apportate agli organici complessivi delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale governativi le modificazioni derivanti dall'applicazione del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1951 EINAUDI GONELLA - PELLA - SCELBA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1951 Atti del Governo, registro n. 41, foglio n. 45. - FRASCA
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