Art. 1
In vigore dal 6 set 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vedute le leggi 7 gennaio 1929, n. 8 e 22 aprile 1932, n. 490, sull'ordinamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale;
Veduto il regio decreto 14 settembre 1941, n. 1059, col quale si modificano i termini in relazione alla data di inizio dell'anno scolastico;
Veduto il decreto interministeriale 10 aprile 1948, col quale viene stabilito il numero dei corsi completi delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale a decorrere dal 15 ottobre 1942 e filo al 30 settembre 1946;
Veduto il decreto Ministeriale 25 aprile 1948, concernente la ripartizione dei posti di organico presso le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale, a decorrere dal 16 ottobre 1942;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1948, n. 1687, concernente l'istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale a decorrere dal 1 ottobre 1946;
Considerata la necessità di provvedere, in rapporto alle esigenze locali, per l'anno scolastico 1947-48 alla istituzione, statizzazione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale già in atto, con i relativi organici, dal 1 ottobre 1947;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1947, sono istituiti le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale, e i relativi posti di organico, di cui alle tabelle A e B, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;654#art-1