IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vedute le leggi 7 gennaio 1929, n. 8 e 22 aprile 1932, n. 490, sull'ordinamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale;
Veduto il regio decreto 14 settembre 1941, n. 1059, col quale si modificano i termini in relazione alla data di inizio dell'anno scolastico;
Veduto il decreto interministeriale 10 aprile 1948, col quale viene stabilito il numero dei corsi completi delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale a decorrere dal 15 ottobre 1942 e filo al 30 settembre 1946;
Veduto il decreto Ministeriale 25 aprile 1948, concernente la ripartizione dei posti di organico presso le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale, a decorrere dal 16 ottobre 1942;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1948, n. 1687, concernente l'istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale a decorrere dal 1 ottobre 1946;
Considerata la necessità di provvedere, in rapporto alle esigenze locali, per l'anno scolastico 1947-48 alla istituzione, statizzazione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale già in atto, con i relativi organici, dal 1 ottobre 1947;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
.
A decorrere dal 1 ottobre 1947, sono istituiti le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale, e i relativi posti di organico, di cui alle tabelle A e B, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
La disposizione dispone l'istituzione ufficiale di scuole e corsi secondari di avviamento professionale a partire dal 1° ottobre 1947. Insieme a questi istituti, vengono formalmente creati e stabiliti anche i relativi posti di organico del personale. Tali strutture e posti sono dettagliati all'interno delle tabelle A e B allegate al decreto. Il testo rende formale l'assetto scolastico già operante per rispondere alle specifiche richieste del territorio.
Perché esiste questa norma
La norma risponde alla necessità di provvedere all'istituzione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale in base alle esigenze locali per l'anno scolastico 1947-48. Essa serve inoltre a regolarizzare formalmente il funzionamento e i relativi organici delle scuole e dei corsi già attivi.
A chi si applica
La norma interessa le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale e il relativo personale assegnato ai posti di organico istituiti. Riguarda inoltre l'amministrazione scolastica e i ministeri competenti.
Esempio pratico
Un corso secondario di avviamento professionale già avviato sul territorio riceve con questa norma il formale inquadramento a partire dal 1° ottobre 1947. Contestualmente, i docenti e il personale necessari per quel percorso vedono riconosciuta ufficialmente la disponibilità del proprio posto di organico secondo le tabelle allegate. In questo modo, l'attività didattica locale risulta formalmente regolarizzata.
Cosa è cambiato
A partire dal 1° ottobre 1947 vengono ufficialmente istituiti le scuole, i corsi secondari di avviamento professionale e i rispettivi posti di organico indicati nelle tabelle allegate A e B, formalizzando i corsi già in atto.
Domande frequenti
Da quale data ha effetto l'istituzione delle scuole e dei corsi?L'istituzione decorre a partire dal 1° ottobre 1947.
Dove sono specificate le singole scuole e i posti istituiti?Sono specificati nelle tabelle A e B allegate al decreto, firmate dai Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.
Qual è lo scopo principale del provvedimento?Rispondere alle esigenze locali per l'anno scolastico 1947-48 e regolarizzare formalmente il funzionamento delle scuole, dei corsi e dei relativi organici già in atto.