Art. 2
In vigore dal 6 set 1951
Gli oneri relativi alla somministrazione, manutenzione ed arredamento dei locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie di ufficio, per le istituzioni di cui al precedente , nonché gli stipendi al personale amministrativo e di servizio, faranno carico ai rispettivi Comuni, a norma dell'art. 91, lettera f) del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;654#art-2