Art. 3

In vigore dal 4 mar 1951
Le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, saranno emanate con successivi decreti a termini dell'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 gennaio 1951 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1951 Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 134. - CARLOMAGNO
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Art. 3 Attribuzione per l'anno 1951 alla Regione Trentino-Alto Adige, delle percentuali sulle entrate erariali di cui all'articolo 60 dello Statuto. — Testo vigente | Portale Normativo