Art. 3
In vigore dal 4 mar 1951
Le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, saranno emanate con successivi decreti a termini dell'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 134. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;49#art-3