Art. 1

In vigore dal 4 mar 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5; Visto L'art. 60 della predetta legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5; Visto l'accordo tra il Governo e il Presidente della Giunta della Regione Trentino-Alto Adige; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro; Decreta: . Alla Regione Trentino-Alto Adige sono attribuite per l'anno 1951, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto, le seguenti percentuali di tributi erariali da calcolare sulle riscossioni, in conto competenza, avvenute nel territorio della Regione stessa; 80% delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale delle successioni; sulla manomorta, sul registro e delle tasse sulle concessioni governative; 15% dell'imposta generale sull'entrata. È altresì attribuita alla detta Regione, per il suindicato anno, l'aliquota del 10% dei proventi del lotto percetti nel territorio medesimo, al netto delle vincite valutate presuntivamente nella misura del 40% dei proventi stessi comprese quelle corrisposte direttamente dai ricevitori del lotto, nonché la percentuale del 5% dei proventi del Monopolio sui tabacchi riscossi nell'ambito regionale, limitatamente alla parte da considerare come imposta di consumo.
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