Art. 2

In vigore dal 4 mar 1951
Il gettito dei tributi e degli altri proventi di cui all' verrà, nella misura prevista dall'articolo medesimo, trasferito mensilmente nella contabilità speciale intestata alla Regione Trentino-Alto Adige, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il tesoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;49#art-2

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