Art. 2

In vigore dal 1 mag 1951
All'onere derivante dall'esecuzione dell'Accordo suddetto si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.
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Art. 2 Esecuzione dell'Accordo italo-francese per il regolamento delle questioni relative agli articoli 75 e 77 del Trattato di pace, concluso a Roma il 28 novembre 1950. — Testo vigente | Portale Normativo