Art. 1
In vigore dal 1 mag 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-francese per il regolamento delle questioni relative agli articoli 75 e 77 del Trattato di pace, concluso a Roma il 28 novembre 1950.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;268#art-1