Art. 1

In vigore dal 1 mag 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-francese per il regolamento delle questioni relative agli articoli 75 e 77 del Trattato di pace, concluso a Roma il 28 novembre 1950.
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