Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 1 mag 1951
All'onere derivante dall'esecuzione dell'Accordo suddetto si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;268#art-2