Art. 5

In vigore dal 20 gen 1951
Il presente decreto entra in vigore il 20 gennaio 1951. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 gennaio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: SEGNI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1951 Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 28. - CARLOMAGNO
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