Art. 5
In vigore dal 20 gen 1951
Il presente decreto entra in vigore il 20 gennaio 1951.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 28. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-19;8#art-5