Art. 5
5 / 5In vigore dal 20 gen 1951
Il presente decreto entra in vigore il 20 gennaio 1951.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 28. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-19;8#art-5