Art. 3
In vigore dal 20 gen 1951
L'emissione dei nuovi buoni, il cui collocamento è affidato ad un consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia, avrà luogo per pubblica sottoscrizione a partire dal 22 gennaio 1951 e terminerà il 30 aprile successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-19;8#art-3