Art. 5
In vigore dal 11 mag 1951
Il pagamento degli indennizzi liquidati a norma del precedente , e degli acconti da corrispondere a norma dell'art. 6 della legge 24 novembre 1948, n. 1493, disposto con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio.
Il Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro - I.R.F.E.), provvede al pagamento delle somme mediante ordinativi diretti sulla Sezione di tesoreria provinciale competente in relazione alla sede indicata nelle domande.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà, inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 130. - CONSOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-30;1275#art-5