Art. 3

In vigore dal 3 mag 1953
La Commissione amministrativa che determina in via definitiva l'indennità da corrispondere all'interessato, è nominata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, ed è composta: a) di un magistrato di Cassazione con ufficio non inferiore a quello di presidente di Sezione o equiparato, in servizio o a riposo, designato dal Ministro per la grazia e giustizia che la presiede; b) di un magistrato di Cassazione con funzione di consigliere o equiparato, in servizio o a riposo; c) di un consigliere di Stato e di un consigliere della Corte dei conti in servizio o a riposo; d) di un sostituto avvocato generale dello Stato in servizio o a riposo; e) di due funzionari del Ministero del tesoro, rispettivamente della Direzione generale del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al 6°; f) di due funzionari dell'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria e commercio di grado non inferiore al 6°; g) di quattro membri designati dal Ministro per l'industria ed il commercio su proposta delle organizzazioni degli interessati. A segretario della Commissione è nominato un funzionario in servizio presso la Direzione generale del tesoro - I.R.F.E. di grado non inferiore al 9°. Per ognuno dei membri effettivi, e per il segretario, è nominato un supplente, il quale partecipa ai lavori della Commissione in vece del rispettivo titolare in caso di impedimento del medesimo o per i membri indicati alla lettera g) di incompatibilità. Il presidente della Commissione chiama a far parte di essa, con funzioni consultive, rappresentanti di altre Amministrazioni e si può avvalere dell'opera di esperti. La deliberazione è adottata a maggioranza dai membri effettivi o supplenti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-30;1275#art-3

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