Art. 3
In vigore dal 3 mag 1953
La Commissione amministrativa che determina in via definitiva l'indennità da corrispondere all'interessato, è nominata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, ed è composta:
a) di un magistrato di Cassazione con ufficio non inferiore a quello di presidente di Sezione o equiparato, in servizio o a riposo, designato dal Ministro per la grazia e giustizia che la presiede;
b) di un magistrato di Cassazione con funzione di consigliere o equiparato, in servizio o a riposo;
c) di un consigliere di Stato e di un consigliere della Corte dei conti in servizio o a riposo;
d) di un sostituto avvocato generale dello Stato in servizio o a riposo;
e) di due funzionari del Ministero del tesoro, rispettivamente della Direzione generale del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al 6°;
f) di due funzionari dell'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria e commercio di grado non inferiore al 6°;
g) di quattro membri designati dal Ministro per l'industria ed il commercio su proposta delle organizzazioni degli interessati.
A segretario della Commissione è nominato un funzionario in servizio presso la Direzione generale del tesoro - I.R.F.E. di grado non inferiore al 9°.
Per ognuno dei membri effettivi, e per il segretario, è nominato un supplente, il quale partecipa ai lavori della Commissione in vece del rispettivo titolare in caso di impedimento del medesimo o per i membri indicati alla lettera g) di incompatibilità.
Il presidente della Commissione chiama a far parte di essa, con funzioni consultive, rappresentanti di altre Amministrazioni e si può avvalere dell'opera di esperti.
La deliberazione è adottata a maggioranza dai membri effettivi o supplenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-30;1275#art-3