Art. 2
In vigore dal 11 dic 1954
Il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero dell'industria e del commercio, effettua i necessari accertamenti e trasmette le pratiche istruite alla Commissione amministrativa di cui al successivo , la quale determina, in via definitiva, la indennità da corrispondere all'interessato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-30;1275#art-2