Art. 2

In vigore dal 11 dic 1954
Il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero dell'industria e del commercio, effettua i necessari accertamenti e trasmette le pratiche istruite alla Commissione amministrativa di cui al successivo , la quale determina, in via definitiva, la indennità da corrispondere all'interessato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-30;1275#art-2

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