Art. 3
In vigore dal 3 feb 1951
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - TOGNI - LOMBARDO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 38. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-27;1124#art-3