Art. 1
In vigore dal 3 feb 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, contenente provvidenze a favore della produzione bacologica nella campagna serica 1947;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1949, n. 261, recante norme per l'esecuzione del citato decreto legislativo 12 aprile 1948, numero 662;
Sentito il parere della Commissione di cui all'art. 7 dello stesso decreto;
Sentita la Corte dei conti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'industria e per il commercio, per il tesoro e per il commercio con l'estero;
Decreta:
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È determinata in L. 50, per ogni chilogrammo a fresco, la misura dell'acconto da corrispondere sul contributo previsto dall', primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, per i bozzoli prodotti nella campagna bacologica 1947.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-27;1124#art-1