Art. 2

In vigore dal 3 feb 1951
A parziale modifica dell'art. 23 del decreto Presidenziale 9 aprile 1949, n. 261, i rendiconti specificati nello stesso articolo debbono essere presentati dall'Ente nazionale serico al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-27;1124#art-2

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