Art. 4
In vigore dal 29 nov 1959
L'elenco dei terreni, compresi nel piano di espropriazione di cui all', con l'indicazione dell'indennità offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Caprarola, addì 25 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1950
Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 90. - CARLOMAGNO
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 21 novembre 1959, n. 57 (in G.U. 1a s.s. 28/11/1959, n. 288), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D. P. R. 25 luglio 1950, n. 516, in relazione agli articoli 2 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, in quanto ha compreso nell'espropriazione beni non di proprieta' della S. p. a. Sciovie industrie e lavori agricoli (S.I. L. A.)."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-25;516#art-4