Art. 3

In vigore dal 29 nov 1959
I terreni, di cui sopra, sono trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 21 novembre 1959, n. 57 (in G.U. 1a s.s. 28/11/1959, n. 288), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D. P. R. 25 luglio 1950, n. 516, in relazione agli articoli 2 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, in quanto ha compreso nell'espropriazione beni non di proprieta' della S. p. a. Sciovie industrie e lavori agricoli (S.I. L. A.)."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-25;516#art-3

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