Art. 1
In vigore dal 29 nov 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230;
In virtù della delegazione concessa con l'art. 5 della legge predetta;
Udito il parere, in data 13 luglio 1950, della Commissione parlamentare, nominata a norma dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Cutro (Catanzaro), della superficie di ettari 1839.97.30, nei confronti di S.C.I.O.V.I.E. (Società per azioni Imprese e Lavori Agricoli "S.I.L.A."), con sede in Roma;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Cutro (Catanzaro), della superficie di ettari 1839.97.30, nei confronti di S.C.I.O.V.I.E. (Società per azioni Imprese e Lavori Agricoli "S.I.L.A."), con sede in Roma.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 21 novembre 1959, n. 57 (in G.U. 1a s.s. 28/11/1959, n. 288), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D. P. R. 25 luglio 1950, n. 516, in relazione agli articoli 2 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, in quanto ha compreso nell'espropriazione beni non di proprieta' della S. p. a. Sciovie industrie e lavori agricoli (S.I. L. A.)."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-25;516#art-1