Art. 1

In vigore dal 29 nov 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230; In virtù della delegazione concessa con l'art. 5 della legge predetta; Udito il parere, in data 13 luglio 1950, della Commissione parlamentare, nominata a norma dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Cutro (Catanzaro), della superficie di ettari 1839.97.30, nei confronti di S.C.I.O.V.I.E. (Società per azioni Imprese e Lavori Agricoli "S.I.L.A."), con sede in Roma; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Cutro (Catanzaro), della superficie di ettari 1839.97.30, nei confronti di S.C.I.O.V.I.E. (Società per azioni Imprese e Lavori Agricoli "S.I.L.A."), con sede in Roma.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 21 novembre 1959, n. 57 (in G.U. 1a s.s. 28/11/1959, n. 288), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D. P. R. 25 luglio 1950, n. 516, in relazione agli articoli 2 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, in quanto ha compreso nell'espropriazione beni non di proprieta' della S. p. a. Sciovie industrie e lavori agricoli (S.I. L. A.)."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-25;516#art-1

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