Art. 3
In vigore dal 14 lug 1950
I criteri di cui al precedente articolo non si applicano:
a) per le merci comprese nei capitoli 9 (caffè, tè e spezie), 17 (zuccheri e prodotti di zucchero), 41 (pellicce e lavori di pellicceria) e 71 (pietre preziose, metalli preziosi e gioielleria) della tariffa generale, alle quali si applicano, integralmente, i dazi previsti dalla tariffa medesima od i dazi per esse convenzionati o, al caso, quelli previsti nella tabella di cui al comma seguente;
b) per le merci comprese nella tabella allegata, firmata dal Ministro per le finanze, alle quali si applicano i dazi ivi stabiliti;
c) per le merci previste dagli accordi tariffari in vigore, alle quali si applicano i dazi pattuiti coi predetti accordi, sempre che nella tabella di cui alla lettera b) non siano stabiliti, per le stesse merci, dazi più favorevoli di quelli convenzionati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-08;453#art-3