Art. 4

In vigore dal 14 lug 1950
Alla tariffa generale dei dazi doganali sono temporaneamente aggiunte, fino a non oltre il 15 luglio 1951, le seguenti disposizioni: sub 108 b-1: la fecola di patate, destinata alla fabbricazione della destrina, delle colle e degli appretti o bozzine a base di fecola, è ammessa al dazio ridotto del 20 % sul valore nei limiti di un contingente di quintali 25 mila annui; sub 108 b-2: la fecola di manioca destinata alla fabbricazione della tapioca è ammessa al dazio ridotto del 10 % sul valore nei limiti di un contingente di quintali duemila annui; sub 112 b: le barbabietole da zucchero disseccate, in fettuccia o macinate, destinate alla fabbricazione dei surrogati del caffè sono ammesse in esenzione da dazio; sub 113 b: le radiche di cicoria, disseccate anche tagliate, ma non torrefatte, destinate alla fabbricazione dei surrogati del caffè, sono ammesse in esenzione da dazio; sub 833 b-2: i tubi capillari di vetro neutro, destinati alla fabbricazione dei termometri, sono ammessi al dazio ridotto del 10 % sul valore. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, le agevolazioni daziarie, previste ai paragrafi 1 e 2 della nota inserita alla voce 663 della tariffa generale, per i linters di cotone destinati alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali, sono temporaneamente accordate senza limite di contingenti. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono subordinate all'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal Ministro per le finanze.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-08;453#art-4

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