Art. 2
In vigore dal 14 lug 1950
I dazi ad valorem previsti nella tariffa generale in misura superiore all'11 % sono stabiliti in un importo pari all'aliquota medesima, aumentata della metà della differenza fra il dazio previsto nella tariffa generale e la predetta aliquota dell'11 %.
Nella applicazione dei dazi, come sopra determinati, si trascurano le frazioni non superiori a 50 centesimi e si calcolano per un intero quelle superiori a detto limite.
Nei casi in cui la tariffa prevede dazi misti, specifici e ad valorem, ovvero dazi ad valorem integrati da un dazio specifico, indicante la riscossione minima da operarsi per ogni unità o per ogni chilogrammo di merce, detti dazi specifici sono applicati in misura tale che, rispetto ai dazi previsti nella tariffa generale, rimangano nello stesso rapporto dei dazi ad valorem, calcolati come al primo comma del presente articolo, rispetto ai dazi di tariffa generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-08;453#art-2